Psicologia giuridica

DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA

Si può richiedere una consulenza psicogiuridica per attività di natura pre ed extra processuale, ad esempio nella redazione di pareri tecnico-scientifici ad uso legale. Si tratta di una valutazione tecnica solitamente finalizzata ad evitare la lite giudiziaria. La consulenza tecnica stragiudiziale può essere uno strumento molto utile per cercare una conciliazione tra le parti prima che la lite sia radicata oppure per consentire alle parti di ottenere un parere tecnico prima e al di fuori del processo.

In particolare, in ambito civile è possibile ricevere pareri in tema di valutazione di danno biologico di natura psichica (di seguito solo “danno psichico”). Il danno psichico si configura nei casi in cui una persona stia affrontando situazioni che ledono il proprio stato di salute psico-fisica e i cui fattori scatenanti possono essere ricondotti all’azione di terzi. Tale sofferenza viene infatti riconosciuta in ambito giuridico e, al fine di ottenere un risarcimento, è necessario condurre una valutazione che accerti la presenza e l’entità del danno subito.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario svolgere una valutazione psicodiagnostica che includa l’impiego del colloquio clinico, della raccolta anamnestica e di test psicologici. Il processo psicodiagnostico segue sostanzialmente lo stesso iter che caratterizza l’ambito clinico, ma non ha finalità terapeutiche.

Tra gli eventi traumatici che possono causare un danno biologico di natura psichica vi sono: mobbing, furti/rapine, stalking, violenza sessuale, incidenti e altri. 

SEPARAZIONE, DIVORZIO E AFFIDAMENTO

A un livello teorico/psicologico, quello di “genitorialità” è un concetto ampio e di non semplice definizione in cui a risultare centrale è il legame di dipendenza che si crea tra il bambino e chi se ne prenda cura. Ciò implica che nella relazione genitori-figli, pur essendo attivi entrambi i membri della diade, vi sia un’asimmetria di responsabilità, di doveri e di ruoli. A volte, in psicologia, si usa anche l’espressione “funzione genitoriale” per indicare quella complessa capacità di offrire accudimento e protezione al bambino, riconoscendone la soggettività e i bisogni, all’interno di un rapporto di cura che include un piano fisico e uno affettivo-relazionale.

Quando una coppia si separa, il contenzioso giudiziario può raggiungere livelli di conflittualità che, negli ultimi anni, hanno spinto sempre di più i Tribunali a richiedere una valutazione globale delle cosiddette “capacità” genitoriali. In tal caso, il Tribunale si può rivolgere a uno psicologo o a un medico (neuropsichiatra infantile o psichiatra) perché svolta un’indagine tecnica (consulenza tecnica d’ufficio) per valutare le capacità/incapacità genitoriali inerenti l’ambito psicologico. L’obiettivo della CTU sarà comprendere le dinamiche relazionali tra i membri della famiglia affinché il Tribunale possa prendere provvedimenti giudiziari nei migliori interessi dei minori coinvolti.

Parallelamente ciascuno dei due genitori può decidere di nominare, a sua volta, un consulente tecnico di parte (CTP). Il CTP segue le operazioni peritali, affiancando il CTU e valutando lo svolgimento della procedura. Il ruolo del CTP è quello di garantire un equo svolgimento dell’assetto peritale. 

Domande Frequenti

Lo psicologo è in grado di accertare se il fatto-reato (es. mobbing) è avvenuto?

No. Lo psicologo è un tecnico che viene consultato in virtù delle sue specifiche competenze professionali. L’accertamento del fatto-reato è invece competenza esclusiva di un Giudice. 

Non sono sicur* di voler procedere con una consulenza psicoforense. Come posso fare?

La tipologia di percorso più idonea per lo specifico caso sarà valutata insieme al professionista. Al termine del primo colloquio, lo psicologo potrà infatti suggerire l’intervento più adatto alle esigenze della persona: supporto, valutazione stragiudiziale e/o giudiziale. In ogni caso, si suggerisce sempre di effettuare una consulenza con il proprio Avvocato di fiducia.  

Chi è il genitore idoneo?

Nei casi di separazione/divorzio e affidamento, si ritiene idoneo il genitore capace di garantire i diritti del figlio, previsti dal Codice civile (art. 337-ter, comma 1), che includono il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (diritto alla bigenitorialità), il diritto a essere educato, istruito e a ricevere assistenza morale e il diritto di mantenere un rapporto anche con i membri della famiglia allargata di ciascun ramo genitoriale.

Come opera il CTP nominato nei provvedimenti di separazione/divorzio?

Il Consulente tecnico di parte (CTP) è un professionista che lavora in maniera autonoma e indipendente. Inoltre, il CTP agisce sempre al fine di garantire i migliori interessi del minore (best interests of the child) e non del proprio genitore-cliente/avvocato.

Al termine della valutazione lo psicologo può quantificare il risarcimento?

No. Al termine della valutazione sarà l’Avvocato, anche in base al parere tecnico, che potrà ipotizzare l’entità del risarcimento dovuto. 

Quanto dura la valutazione psicoforense per la valutazione di un eventuale danno psichico?

Non esiste una durata definibile a priori: dipende dal singolo caso e dalle esigenze specifiche. Indicativamente, però, la consulenza psicoforense potrà essere svolta in 4-5 incontri, che includono un primo colloquio, la raccolta anamnestica, la somministrazione di test psicologici e un incontro di restituzione.

Come può assumere l’incarico un CTP nei casi di separazione/divorzio?

Il CTP (consulente tecnico di parte) può essere contattato dall’Avvocato oppure direttamente dal genitore/cliente. Prima di accettare l’incarico, il consulente valuta gli eventuali aspetti di incompatibilità (il Codice deontologico degli psicologi e le Linee guida per gli psicologi forensi vietano allo psicoterapeuta del minore di assumere il ruolo di CTP e sconsigliano al terapeuta del genitore di accettare l’incarico). 

Qual è il ruolo di un CTP nei provvedimenti di separazione/divorzio?

Il CTP ha il compito di fare da filtro sia per il genitore-cliente sia per il legale, al fine di rendere più comprensibili i contenuti psicologici che emergono durante e al termine delle operazioni peritali. Rientra tra i compiti del CTP, per quanto possibile, aiutare il genitore-cliente a uscire dal circolo vizioso del conflitto e a rileggere gli avvenimenti da una nuova prospettiva psicologica.

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